La cartella di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). La riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e per le somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative. La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, a pena di avvio dell’esecuzione forzata, le istruzioni sulle modalità di pagamento (dove, come), sulle modalità per richiedere la rateazione, sulle modalità per proporre ricorso, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella. La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli vengono iscritte a ruolo. Il ruolo un elenco formato dall’ente impositore, ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Il ruolo viene trasmesso a Agenzia delle Entrate – Riscossione che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio: predisposizione e notifica delle cartelle; riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori; avvio dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.